Nel caso di diversita' nella grafia dei cognomi e nomi tra vari documenti presentati, l'interessato sara' indicato conformemente agli atti di stato civile e ai documenti che stabiliscono la sua identita' redatti nello Stato di cui egli era cittadino, al momento della formazione dell'atto o del documento. Per l'applicazione della presente disposizione, il termine "cittadino" comprende le persone che abbiano la cittadinanza di tale Stato nonche' i rifugiati e gli apolidi il cui status personale sia regolato dalla legge del suddetto Stato.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;508~art4 · fonte del testo

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