ARTICOLO VI Denuncia 1. La Convenzione puo' essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in qualunque momento dopo la scadenza di un periodo di 5 anni dalla data in cui la Convenzione entra in vigore per detta Parte. 2. La denuncia si effettua con il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario Generale. Quest'ultimo notifichera' agli Stati ogni denuncia ricevuta e la data della sua ricezione, nonche' la data in cui la denuncia avra' effetto. 3. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale avra' ricevuto la notifica, o alla scadenza di un periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;147~convenzione-art6 · fonte del testo

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