Articolo XI Denuncia

  • a)La presente Convenzione puo' essere denunciata da qualsiasi Governo contraente in ogni momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione stessa e' entrata in vigore per tale Governo.
  • b)La denuncia si effettua con il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo notifichera' a tutti gli altri Governi contraenti ogni denuncia ricevuta e la data della sua ricezione, nonche' la data in cui la denuncia avra' effetto.
  • c)La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui essa e' stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione, o alla scadenza di un periodo piu' lungo eventualmente specificato nello strumento di denuncia.

Testo vigente dal 12 luglio 1980

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-05-23;313~artxi · fonte del testo

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