[1]1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da qualsiasi Parte al presente Protocollo in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il Protocollo entra in vigore per tale Parte.

[2]2. La denuncia sara' effettuata mediante il deposito di uno strumento di denuncia da presso il Segretario Generale.

[3]3. Ogni denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la ricezione della notifica da parte del Segretario Generale o dopo la scadenza di qualsiasi altro periodo piu' lungo eventualmente indicato nella notifica.

[4]4. Si considerera' che una denuncia del Protocollo del 1978, in conformita' all'articolo VII dello stesso, include una denuncia del presente Protocollo conformemente al presente articolo. Tale denuncia avra' effetto alla data in cui la denuncia del Protocollo del 1978 ha effetto in conformita' all'articolo VII di detto Protocollo.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;57~protocollo-art7 · fonte del testo

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