Articolo V Trasporto di persone in caso di emergenza

  • a)Al fine di assicurare l'evacuazione di persone per sottrarle ad una minaccia alla sicurezza della loro vita, un Governo contraente puo' autorizzare il trasporto sulle proprie navi di un numero di persone superiore al numero permesso in altre circostanze dalla presente Convenzione.
  • b)Un'autorizzazione di tale natura non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo ai termini della presente Convenzione su tali navi, allorche' esse toccano i loro porti.
  • c)Avviso di qualsiasi autorizzazione di detta natura deve essere inviato al Segretario generale dell'Organizzazione a cura del Governo contraente che l'ha rilasciata unitamente ad un rapporto sulle circostanze di fatto.

Testo vigente dal 12 luglio 1980

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-05-23;313~artv · fonte del testo

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