1. Le disposizioni di cui alla presente Convenzione si applicano a tutti i contratti di trasporto via mare fra due diversi Stati quando:

  • a)il porto di imbarco previsto dal contratto di trasporto via mare e' situato in uno Stato contraente, ovvero
  • b)il porto di sbarco previsto dal contratto di trasporto via mare e' situato in uno Stato contraente, ovvero
  • c)uno dei porti opzionali di sbarco previsti dal contratto di trasporto via mare e il porto effettivo di sbarco e tale porto e' situato in uno Stato contraente, ovvero
  • d)la polizza di carico o altro documento attestante il contratto di trasporto via mare e' emesso in uno Stato contraente, ovvero
  • e)la polizza di carico o altro documento attestante il contratto di trasporto via mare contempla che le disposizioni di cui alla presente Convenzione o quelle previste da una legislazione nazionale che ne dia attuazione regolino il contratto. 2. Le disposizioni di cui alla presente Convenzione trovano applicazione qualunque sia la nazionalita' della nave, del vettore, del sostituto vettore, del caricatore, del destinatario o di ogni altra persona interessata. 3. Le disposizioni di cui alla presente Convenzione non si applicano ai contratti di noleggio. Tuttavia, qualora una polizza di carico venga emessa in virtu' di un contratto di noleggio, essa e' soggetta alle disposizioni contemplate dalla presente Convenzione per quanto concerne i rapporti fra vettore e latore della polizza di carico, se quest'ultimo non e' il noleggiatore. 4. Qualora un contratto preveda il trasporto di merci tramite successive spedizioni in un tempo convenuto, le disposizioni di cui alla presente Convenzione si applicano ad ognuna delle spedizioni suddette. Tuttavia, qualora una spedizione avvenga nell'ambito di un contratto di noleggio, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art2 · fonte del testo

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