[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE delle Nazioni Unite sul trasporto di merci via mare, 1978

[4]PREAMBOLO

[5]Gli Stati parte della presente Convenzione, Nel riconoscere l'utilita' di fissare di comune accordo delle norme per il trasporto di merci via mare, Hanno deciso di concludere a tal fine una convenzione ed hanno convenuto quanto segue:

[6]ARTICOLO 1 (Definizioni).

[7]Nella presente Convenzione: 1. Per "vettore", si intende la persona dalla quale o a nome della quale un contratto di trasporto merci via mare e' concluso con un caricatore. 2. Per "sostituto vettore", si intende la persona cui l'esecuzione di un trasporto merci, o parte di tale trasporto, e' affidata dal vettore, e qualunque altra persona cui tale esecuzione e' affidata. 3. Per "caricatore", si intende la persona dalla quale, o a nome o per conto della quale, un contratto di trasporto merci via mare e' concluso con un vettore, e qualunque altra persona dalla quale, a nome o per conto della quale, le merci sono affidate al vettore in relazione al contratto di trasporto via mare. 4. Per "destinatario", si intende la persona abilitata a ricevere in consegna le merci. 5. Per "merci", si intendono anche animali vivi; qualora le merci siano riunite in un contenitore, pallet o altro analogo dispositivo di trasporto o siano imballate, per "merci" si intende pure il suddetto dispositivo di trasporto o il suddetto imballaggio se fornito dal caricatore. 6. Per "contratto di trasporto via mare", si intende qualsiasi contratto con il quale il vettore si impegna, dietro pagamento di un nolo, a trasportare merci via mare da un porto ad un altro; peraltro, un contratto che comporti, oltre al trasporto via mare, un altro modo di trasporto, va considerato come contratto di trasporto via mare ai fini della presente Convenzione, unicamente nella misura in cui si riferisce al trasporto marittimo. 7. Per "polizza di carico", si intende un documento che attesti un contratto di trasporto via mare e certifichi l'avvenuta presa in consegna o l'imbarco delle merci da parte del vettore, nonche' l'impegno assunto da quest'ultimo di consegnare le merci dietro presentazione del documento suddetto. Tale impegno e' evincibile a una menzione del documento in cui si stipula che le merci siano consegnate all'ordine di una data persona, all'ordine o al portatore. 8. Con l'espressione "per iscritto", si intendono pure le comunicazioni telegrafiche o via telex.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art1 · fonte del testo

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