1. Al momento in cui le merci sono prese in consegna dal vettore o sostituto vettore, il vettore e' tenuto ad emettere, su richiesta del caricatore, una polizza di carico. 2. La polizza di carico puo' essere sottoscritta da persona che sia stata a cio' delegata dal vettore. La polizza di carico sottoscritta dal capitano della nave che effettua il trasporto delle merci e' da ritenersi sottoscritta per conto del vettore. 3. La firma apposta sulla polizza di carico puo' essere scritta a mano o impressa a stampa, applicata per perforazione o a timbro, presentarsi sotto forma di simbolo o essere apposta con altro mezzo meccanico o elettronico, purche' il procedimento usato non sia incompatibile con la legge del paese in cui la polizza di carico e' emessa.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art14 · fonte del testo

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