1. Il caricatore e' tenuto a fornire al vettore garanzie circa l'esattezza delle indicazioni relative alla natura in genere delle merci, ai loro contrassegni, al loro numero, al loro quantitativo e peso, dategli affinche' figurino nella polizza di carico. Il caricatore e' tenuto ad indennizzare il vettore del danno risultante dall'inesattezza di dette indicazioni. Il caricatore resta vincolato a tale garanzia anche quando la polizza di carico e' trasmessa ad un terzo. Il diritto del vettore all'indennizzo non limita in alcun modo la responsabilita' di quest'ultimo in virtu' del contratto di trasporto via mare nei confronti di chiunque non sia il caricatore. 2. Qualsiasi lettera di garanzia o accordo con cui il caricatore si impegna ad indennizzare il vettore per qualunque danno derivante dall'emissione da parte di quest'ultimo, o di chi per lui, di una polizza di carico che non contempli riserve circa le indicazioni fornite dal caricatore destinate a figurare nella polizza di carico, o circa lo stato apparente delle merci, e' priva di valore nei confronti di qualunque persona terza, destinatario incluso, cui la polizza di carico e' stata trasmessa. 3. Tale lettera di garanzia o accordo e' valido nei confronti del caricatore, salvo che il vettore o chi per lui, nell'astenersi dal formulare le riserve contemplate al paragrafo 2 del presente articolo, non intenda ledere un terzo, destinatario incluso, il quale agisca basandosi sulla descrizione delle merci data dalla polizza di carico. Ove, in quest'ultimo caso, le riserva omessa riguardi le indicazioni fornite dal caricatore destinate e figurare nella polizza di carico, il vettore non ha diritto ad alcun indennizzo da parte del caricatore in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo. 4. In caso di lesione intenzionale come da paragrafo 3 del presente articolo, il vettore e' da ritenersi garante, senza fruire dei limiti di responsabilita' contemplati dalla presente Convenzione, per qualsiasi danno subito da un terzo, destinatario incluso, che abbia agito basandosi sulla descrizione delle merci data dalla polizza di carico.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art17 · fonte del testo

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