((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1987, N. 13)). L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennita' diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sara' determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro.

Testo vigente dal 1 luglio 1986

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1984 al 1 luglio 1986. 69 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: All'assegno di superinvalidita', all'indennita' di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e' concesso un adeguamento in misura pari al 60 per cento di quello previsto per i pensionati di guerra dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per il triennio 1982-84, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivoaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1987, N. 13. L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennita' diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sara' determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1984-05-02;111~art5 · fonte del testo

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