Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/296/CEE, e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.

Testo vigente dal 4 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art55 · fonte del testo

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