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[1]Per la durata dell'attuale stato di guerra il requisito della permanenza minima nel grado di tenente, ai fini dell'avanzamento, e' stabilito in due anni e mezzo.
[2]La disposizione transitoria contenuta nell'art. 403 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, e' prorogata, limitatamente ai gradi di sottotenente e di capitano, sino a non oltre la cessazione dell'attuale stato di guerra.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 14 dicembre 1942-XXI
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - TERUZZI - DI REVEL
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 30 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
