Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. 293 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Lo norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono applicabili anche nei confronti degli agenti nazionali.
tolto: Peraltro, per quanto riguarda l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, valgono le seguenti norme.
tolto: Le guardie scelte e le guardie che avrebbero avuto titolo per l'ammissione al corso allievi sottufficiali mentre erano temporaneamente non idonee al servizio militare incondizionato per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio, se posseggono i requisiti all'uopo richiesti, possono essere ammesse al primo corso successivo al riacquisto della piena idoneita'
tolto: Le guardie scelte e le guardie che, alla fine del corso, superino i relativi esami e vengano dichiarate idonee, conseguono la promozione con la stessa anzianita' assoluta che sarebbe loro spettata se avessero potuto partecipare al corso svoltosi durante il periodo della loro inabilita' fisica.
tolto: Le guardie scelte e le guardie che, anteriormente o durante il periodo di prigionia, avrebbero avuto titolo a partecipare ai corsi allievi sottufficiali, appena cessate da tale posizione, se conseguono la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 139 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, possono essere ammesse a tanti corsi speciali quanti sono quelli normali svoltisi nel periodo suddetto.
tolto: I singoli corsi speciali non potranno essere indetti per un numero di posti superiore a quello dei corrispondenti corsi normali.
tolto: L'assegnazione ai diversi corsi speciali delle guardie scelte e delle guardie reduci dalla prigionia verra' decisa dal comandante generale.
tolto: Le guardie scelte e le guardie che superino gli esami e vengano dichiarate idonee, conseguono la promozione a vice brigadiere, con la medesima anzianita' assegnata alle guardie scelte e guardie, che hanno frequentato il corrispondente corso normale, conseguendo la promozione a vicebrigadiere.
tolto: Le promozioni di cui ai due commi precedenti verranno effettuate anche in eccedenza e verranno riassorbite mediante le successive vacanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1689~art4 · fonte del testo
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