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[1]L'ufficiale del Corpo di polizia dell'Africa italiana raggiunto dal turno di promozione mentre e' temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite riportate in combattimento, o in servizio, per offesa del nemico, puo', anche se in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, conseguire promozione, sempreche' sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.
[2]L'ufficiale che abbia conseguito una promozione ai sensi del comma precedente, a meno che non venga a trovarsi nuovamente nelle condizioni di cui al comma stesso, puo' ottenere altra promozione solo dopo che abbia acquistata l'idoneita' fisica incondizionata, conseguendo, pero', qualora risulti pretermesso nell'avanzamento, l'anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, purche' abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio.
[3]L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre e' temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite (escluse quelle contemplate nel comma precedente), lesioni o malattie dipendenti, da cause di servizio, puo' conseguire la promozione quando, riacquistata l'incondizionata idoneita' fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. In rapporto alla sola promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito al momento in cui divenne temporaneamente inabile, l'ufficiale e' considerato come pretermesso e consegue la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata, se fosse stato promosso a suo turno.
[4]La successiva promozione, invece, non puo' essere conseguita con sede di anzianita' di data anteriore a quella del riacquisto della idoneita' incondizionata e se l'ufficiale non abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
