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[1]Gli ufficiali e gli agenti del Corpo di polizia dell'Africa italiana, dichiarati irreperibili, a norma dell'art. 124 della legge di guerra, il cui testo e' stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilita'.
[2]In caso di successiva accertata reperibilita', sono reiscritti nei ruoli col proprio grado ed anzianita', eventualmente anche in eccedenza, da riassorbirsi alla prima vacanza. Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra, sono collocati in aspettativa per prigionia.
[3]Agli ufficiali ed agli agenti internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
