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Miscellanea
Accordo
Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni · Legge 24 luglio 1951, n. 1289
- Aggiornato al
- 5 dicembre 1951
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Accordo fra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste sul…
- Art. 2I beni indicati al comma a) dell'art. 1 del presente Accordo, s'intendono trasferiti…
- Art. 3Per stabilire l'elenco dei beni soggetti al trasferimento in proprieta' dell'Unione…
- Art. 4Le forniture previste al comma b) dell'art. 1, saranno distribuite in un periodo di…
- Art. 5Le ordinazioni delle merci previste nell'allegato A saranno commesse all'industria…
- Art. 6Qualora le ditte fornitrici non eseguissero in tutto o in parte i contratti previsti…
- Art. 7Il Governo dell'U.R.S.S. conformemente al punto 4 dell'art 74-a) del Trattato di Pace…
- Art. 8Il pagamento delle forniture di merci previste al punto b) dall'art. 1, verra' effettuato…
- Art. 9Agli effetti dei pagamenti previsti all'articolo precedente, la conversione in lire…
- Art. 10Se il Governo dell'U.R.S.S. rinunciasse di collocare qualche ordinazione per la fornitura…
- Art. 11In caso di modificazione della parita' aurea del dollaro USA, indicata al punto 6…
- Art. 12Un delegato nominato del Governo d'Italia e un delegato del Governo dell'U.R.S.S., nella…
- Art. 13Tutte le controversie che potessero sorgere in relazione all'esecuzione del presente…
- Art. 14Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma. Fatto a Mosca l'11…
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