I beni indicati al comma a) dell'art. 1 del presente Accordo, s'intendono trasferiti nella consistenza e funzionalita' economica all'8 settembre 1943 data dell'armistizio fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Itali. Dal valore dei beni saranno escluse le perdite determinate dopo l'8 settembre 1943 da azioni di forze spontanee della natura, da cause di carattere occasionale (in particolare incendi), la cause dipendenti dall'amministrazione dei beni da parte del proprietario, da azioni belliche, nonche' da provvedimenti militari con nessi con lo stato di guerra (trofei, requisizioni per bisogni militari, ecc.) che siano stati presi fino alle dal degli armistizi tra l'Unione Sovietica e rispettivamente l'Ungheria, la Bulgaria e la Romania. Restano salvi i diritti a risarcimento danni che da parte italiana si potessero far valere nei confronti del Paese in cui la perdita si e' prodotta. Il valore dei beni, tenendo conto delle disposizioni del precedente comma espresso in conformita' alle disposizioni del paragrafo 6 dell'art. 74-a) del Trattato di Pace, in dollari USA, secondo la parita' di 35 dollari per un'oncia di oro, sara' determinato alla data di entrata in vigore del Trattato di Pace, 15 settembre 1947.

Testo vigente dal 5 dicembre 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1289~accordo-art2 · fonte del testo

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