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[1]Le Autorita' di ciascuna delle Parti, competenti a decidere sui danni di guerra alle cose, possono richiedere l'assistenza amministrativa e giudiziaria delle Autorita' competenti dell'altra Parte contraente. Tale assistenza, nell'ambito della competenza dell'Autorita' richiesta, deve essere concessa.
[2]Le richieste saranno trasmesse per via consolare:
[3]in Italia al Ministero delle finanze (Ufficio danni di guerra);
[4]nel Reich Germanico, al Reichsverwaitungsgericht (Reickriegsschadenamt).
[5]Per l'espletamento delle richieste di assistenza amministrativa e giudiziaria non saranno corrisposte tasse o spese di sorta.
Testo in vigore dal 30 marzo 1943 al 9 maggio 2025
