Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1943 al 9 maggio 2025. 94 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Agli effetti del presente Accordo le persone giuridiche e le societa' ed associazioni, che hanno la loro sede nel territorio di una delle Parti contraenti, si considerano, di nazionalita' di questa Parte, se ad esse partecipano cittadini di una o delle due Parti contraenti per almeno il 75 per cento del capitale.
tolto: Nei casi in cui la partecipazione dei cittadini italiani, e tedeschi non raggiunga il 75 per cento, ciascuna delle Parti contraenti trattera' le partecipazioni dei cittadini dell'altra Parte come le partecipazioni dei propri nazionali in persone giuridiche, societa' o associazioni considerate straniero.aggiunto: Trattato-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-07;1855~art2 · fonte del testo
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