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[1]Agli effetti del presente Accordo le persone giuridiche e le societa' ed associazioni, che hanno la loro sede nel territorio di una delle Parti contraenti, si considerano, di nazionalita' di questa Parte, se ad esse partecipano cittadini di una o delle due Parti contraenti per almeno il 75 per cento del capitale.
[2]Nei casi in cui la partecipazione dei cittadini italiani, e tedeschi non raggiunga il 75 per cento, ciascuna delle Parti contraenti trattera' le partecipazioni dei cittadini dell'altra Parte come le partecipazioni dei propri nazionali in persone giuridiche, societa' o associazioni considerate straniero.
Testo in vigore dal 30 marzo 1943 al 9 maggio 2025
