Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1943 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Agli effetti del presente Accordo le persone giuridiche e le societa' ed associazioni, che hanno la loro sede nel territorio di una delle Parti contraenti, si considerano, di nazionalita' di questa Parte, se ad esse partecipano cittadini di una o delle due Parti contraenti per almeno il 75 per cento del capitale.

[2]Nei casi in cui la partecipazione dei cittadini italiani, e tedeschi non raggiunga il 75 per cento, ciascuna delle Parti contraenti trattera' le partecipazioni dei cittadini dell'altra Parte come le partecipazioni dei propri nazionali in persone giuridiche, societa' o associazioni considerate straniero.

Testo in vigore dal 30 marzo 1943 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-07;1855~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari