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[1]Accordo tra il Regno d'Italia ed il Governo del Reich Germanico sul risarcimento dei danni di guerra.
[2]Il Governo del Regno d'Italia ed il Governo del Reich Germanico, animati dai desiderio di regalare le questioni concernenti il risarcimento dei danni di guerra alle cose subiti dai rispettivi cittadini, hanno convenuto quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Ciascuna delle Parti contraenti concede, secondo le disposizioni vigenti per i suoi nazionali, il risarcimento ai cittadini dell'altra Parte che nel suo territorio siano rimasti danneggiati nei loro beni mobili ed immobili per fatto di guerra.
Testo in vigore dal 30 marzo 1943 al 9 maggio 2025
