[1]Articolo XXVII PROVVEDIMENTI D'EMERGENZA

[2]Sezione 1. - Sospensione temporanea

  • a)In caso di emergenza o quando sorgano circostanze impreviste, tali da pregiudicare lo svolgimento delle attivita' del Fondo, il Comitato esecutivo, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, puo' sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, la validita' di qualsiasi delle seguenti disposizioni:
  • 1)articolo V, sezioni 2, 3, 7, 8 lettere a) 1) ed e);
  • 2)articolo VI, sezione 2;
  • 3)articolo XI, sezione 1;
  • 4)allegato C, paragrafo 5.
  • b)La sospensione della validita' di una disposizione di cui alla precedente lettera a) non potra' essere estesa oltre un anno che dal Consiglio dei Governatori, il quale, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, potra' prolungare tale sospensione per un ulteriore periodo di non oltre due anni, quando accerti il permanere delle circostanze di emergenza o delle circostanze impreviste di cui alla lettera a) di cui sopra.
  • c)Il Comitato esecutivo potra', a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, far cessare in qualsiasi momento tale sospensione.
  • d)Il Fondo potra' adottare norme con riferimento alla materia oggetto di una disposizione durante il periodo nel quale la validita' di tale disposizione rimane sospesa.

[3]Sezione 2. - Liquidazione del Fondo

  • a)Il Fondo potra' essere messo in liquidazione solo in seguito a decisione del Consiglio dei Governatori. In caso di emergenza, se il Comitato esecutivo decide che possa essere necessaria la liquidazione del Fondo, puo' temporaneamente sospendere tutte le operazioni e le transazioni in attesa delle decisioni del Consiglio dei Governatori.
  • b)Se il Consiglio dei Governatori decide di liquidare il Fondo, il Fondo cessera' subito di impegnarsi in attivita' diverse da quelle relative al regolare incasso e alla liquidazione dei suoi investimenti e al regolamento dei suoi impegni, e tutti gli obblighi dei paesi membri ai sensi del presente Accordo cesseranno, ad eccezione di quelli contemplati in questo articolo, nell'articolo XXIX, lettera c), nell'Allegato F, paragrafo 7 e nell'Allegato K.
  • c)La liquidazione dovra' essere compiuta secondo il disposto dell'Allegato K.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxxvii · fonte del testo

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