[1]Articolo XXIII SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI E TRANSAZIONI IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

[2]Sezione 1. - Disposizioni di emergenza

[3]Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo per quanto attiene al Dipartimento diritti speciali di prelievo, il Comitato esecutivo, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, puo' sospendere per un periodo non superiore ad un anno l'applicazione di qualsiasi disposizione relativa ad operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo. In tal caso diventeranno esecutive le disposizioni di cui all'articolo XXVII, sezione 1, lettera b), e) e d).

[4]Sezione 2. - Mancato adempimento degli obblighi

  • a)Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, degli obblighi di cui all'articolo XIX, sezione 4, il Fondo potra' sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo, salvo decisione contraria da parte del Fondo stesso.
  • b)Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, ad uno qualsiasi degli altri suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo, il Fondo potra' sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo acquistati dopo la sospensione.
  • c)Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che prima che si proceda nei confronti di un partecipante ai sensi delle lettere a) o b) di cui sopra, il partecipante sara' informato immediatamente degli addebiti ad esso mossi e gli sara' data la possibilita' di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto. Il partecipante, informato in tal modo degli addebiti mossigli ai sensi della lettera a) di cui sopra, si asterra' dal fare uso dei diritti speciali di prelievo sino a quando la questione non sara' risolta.
  • d)Le sospensioni decise ai sensi delle lettere a) o b) di cui sopra, o le limitazioni imposte ai sensi della lettera c) di cui sopra, non avranno alcun effetto sull'obbligo del partecipante di fornire valuta ai sensi dell'articolo XIX, sezione 4.
  • e)Il Fondo potra', in qualsiasi momento, porre fine alla sospensione prevista dalle lettere a) o b) di cui sopra; tuttavia, una sospensione imposta ad un partecipante ai sensi della lettera b) - per inottemperanza agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo XIX, sezione 6, lettera a) - non potra' essere fatta cessare prima che sia trascorso un periodo di centottanta giorni dalla fine del primo trimestre durante il quale il partecipante dovra' avere ottemperato alle norme in materia di ricostituzione.
  • f)Il diritto di un partecipante ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo non sara' sospeso in conseguenza del fatto che egli abbia perduto la facolta' ad utilizzare risorse generali del Fondo ai sensi dell'articolo V, sezione 5, dell'articolo VI, sezione 1, o dell'articolo XXVI, sezione 2, lettera a). L'articolo XXVI, sezione 2, non verra' applicato qualora il partecipante non abbia adempiuto ad uno qualsiasi dei suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxxiii · fonte del testo

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