Articolo XXIX INTERPRETAZIONE

  • a)Qualsiasi questione circa l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga tra un paese membro ed il Fondo o tra membri del Fondo dovra' essere sottoposta, per la decisione, al Comitato esecutivo. Se la questione interessa in particolare un paese membro che non abbia diritto di nominare un Direttore esecutivo, tale paese avra' diritto a farsi rappresentare ai sensi dell'articolo XII, sezione 3, lettera j).
  • b)In tutti i casi in cui il Comitato esecutivo abbia adottato una decisione, ai sensi della lettera a) di cui sopra, qualsiasi membro potra' richiedere, nei tre mesi successivi alla data di questa decisione, che la questione venga deferita al Consiglio dei Governatori la cui decisione sara' definitiva. Qualunque questione deferita al Consiglio dei Governatori verra' esaminata da un Comitato di interpretazione del Consiglio dei Governatori. Ogni membro di tale Comitato avra' diritto ad un voto. Il Consiglio dei Governatori determinera' la composizione, le procedure e le maggioranze di voto per tale Comitato. Ogni decisione adottata da tale Comitato sara' considerata come una decisione del Consiglio dei Governatori, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi. In attesa del risultato del ricorso al Consiglio dei Governatori, il Fondo puo' agire, nella misura in cui lo ritenga necessario, sulla base della decisione del Comitato esecutivo.
  • c)Qualora sorga un disaccordo tra il Fondo ed un paese membro uscente o tra il Fondo e qualsiasi paese membro nel corso della liquidazione del Fondo, la questione dovra' essere sottoposta all'arbitrato di un tribunale di tre arbitri, uno designato dal Fondo, un altro dal paese membro o dal paese membro uscente, e un terzo che, a meno che le parti si accordino altrimenti, dovra' essere nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o da qualsiasi altra autorita' che potra' esser stata prevista da regolamenti del Fondo. Il terzo membro dovra' avere pieni poteri di regolare tutte le questioni di procedura nei casi in cui le parti si trovino a questo proposito in disaccordo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxxix · fonte del testo

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