Art. 34 — Certificazione delle passività bancarie

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Se il contribuente afferma l'esistenza, nei confronti di aziende e istituti di credito, di componenti passivi del proprio reddito imponibile o di oneri deducibili, l'ufficio delle imposte puo' invitarlo a presentare, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con l'ente creditore e un certificato dell'ente stesso attestante l'ammontare dei detti componenti ed oneri con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, nonche' dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, in atto con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di imposta e ad altre date anteriori o successive indicate dall'ufficio. Il certificato, controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, deve essere rilasciato dall'ente creditore nel termine di trenta giorni dalla richiesta scritta del contribuente e deve contenere la esplicita menzione che e' stato rilasciato su richiesta del contribuente ai sensi della presente disposizione e che riflette rapporti intrattenuti con tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito. Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla l'esattezza delle attestazioni contenute nel certificato.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art34 · fonte del testo

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