Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Dalla data che sara' stabilita con le norme di cui al 2° capoverso dell'art. 1, tutti o alcuni dei contributi che gli armatori e la gente del mare sono tenuti a corrispondere per le associazioni professionali, per la Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, per le prestazioni previste dalla legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, per l'assicurazione contro le malattie della gente del mare, per l'assicurazione prevista dall'art. 23 della legge predetta ai familiari degli assicurati in base alla legge stessa, per la disoccupazione involontaria, per la maternita' per la tubercolosi, per la corresponsione degli assegni familiari, per l'Ente nazionale fascista gente di mare, possono essere stabiliti in quote percentuali di retribuzioni convenzionali indicate in apposita tabella, da approvarsi con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le comunicazioni.
[2]La misura dei contributi di cui al precedente comma e' stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni.
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
