Art. 1
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[1]Dalla data che sara' stabilita con le norme di cui al 2° capoverso del presente articolo, saranno effettuati, con disciplina uniforme e distintamente per i professionisti ed artisti, per gli industriali e i lavoratori dell'industria, per i commercianti e i lavoratori del commercio, per le aziende e i lavoratori del credito e dell'assicurazione, l'accertamento e la riscossione, a cura delle associazioni sindacali, dei contributi che le indicate categorie professionali sono tenute a corrispondere: per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la disoccupazione, involontaria, per la tubercolosi, per la maternita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, per la Corresponsione degli assegni familiari, per la previdenza dei dirigenti di aziende, degli impiegati, nonche' di particolari categorie di lavoratori.
[2]Allo stesso procedimento sara' uniformata la riscossione dei contributi previsti dall'art. 2 a carico degli armatori e della gente del mare.
[3]Le norme necessarie per disciplinare i procedimenti di cui ai precedenti comma saranno emanate con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di Concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, e, limitatamente ai contributi previsti dall'art. 2, con il Ministro per le comunicazioni, a norma degli articoli 1 e 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
[4]L'assegnazione dei contributi riscossi, a ciascun ente spettanti, e' decretata dal Ministro per le corporazioni.
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
