Art. 17 — Abrogazioni e delegificazione
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1997 al 1 gennaio 2027. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sono abrogati:
tolto: a) i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto - legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1990, n. 165, riguardanti la definizione delle pendenze tributarie;
tolto: b) gli articoli 2 -bis e 2 -ter del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, riguardanti l'accertamento con adesione;
tolto: c) il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del.presente decreto legislativo sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili. Le disposizioni dei capi II e III del titolo I possono essere integrate o modificate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art17 · fonte del testo
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