Possono optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza:

  • a)i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l'iscrizione alle Casse predette;
  • b)i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende. I dipendenti degli enti indicati dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facolta' di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore. L'iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi gia' versati all'INPS, con le modalita' previste dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale rertribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La facolta' di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e' estesa all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facolta' data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Testo vigente dal 26 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;274~art5 · fonte del testo

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