Il personale inquadrato ai sensi della presente legge e' iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425, a partire dalla decorrenza giuridica dell'inquadramento. In luogo della iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facolta' di optare, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'inquadramento, per la conservazione dell'iscrizione all'istituto nazionale della previdenza sociale. Dalla iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento abbiano superato il 50° anno di eta' o, se inquadrati nei profili professionali di paramedico, applicato e assistente di stazione, il 52° anno. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove non lo fossero gia', all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di eta' saranno trattenuti fino al 60° anno. Tale disposizione si applica anche ai dipendenti di cui al precedente comma. Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa per la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni. L'Azienda stessa cedera' la proprieta' della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facolta' previste dall'articolo 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro dei trasporti del 6 settembre 1958, n. 893.

Testo vigente dal 8 maggio 1982

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-30;220~art11 · fonte del testo

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