Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza hanno facolta' di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli istituti medesimi per questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione annua contributiva. Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi e deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla notifica dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla data di ricezione della lettera raccomandata relativa alla comunicazione di merito della Direzione generale. La deliberazione del consiglio di amministrazione e' provvedimento definitivo. Sono abrogati gli articoli 19 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295; 28 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; nonche' 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Testo vigente dal 26 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;274~art20 · fonte del testo

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