Gli articoli 25 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni; 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379; e 7 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, che disciplinano l'istituto della indennita' una tantum in luogo di pensione, sono abrogati. Rimane ferma l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, con riferimento a tutti i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni. Le disposizioni contenute nei predetti articoli restano operanti per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. E' abrogato, altresi', l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e successive integrazioni e modificazioni, in tema di cumulo dei servizi precedenti all'obbligo assicurativo della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. La predetta normativa resta salva per i casi di avvenuta cessazione dal servizio o di ricongiunzione gia' definita a termini della legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 26 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;274~art19 · fonte del testo

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