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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico:
[8]Il comma terzo dell'art. 7 ed il comma primo dell'art. 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII.
[9]E' parimenti abrogato dalla stessa data il richiamo alla speciale licenza per detenzione di fucile da caccia, contenuto nel comma primo (prima linea e successiva lettera a) dell'articolo 90 dell'anzidetto testo unico.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 30 maggio 1940-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Tassinari - Grandi - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 2 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
