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[1]Per le Societa' e gli Istituti indicati nell'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, rimane fermo il disposto dell'articolo stesso. ((Le societa' ed enti tassabili in base a bilancio devono presentare le loro dichiarazioni annuali entro i termine di tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci.
[2]Ove il bilancio non venga chiuso alla scadenza annuale stabilita dallo statuto o non venga approvato nei tre mesi successivi alla chiusura, la societa' o l'ente e' tenuto a presentare la dichiarazione entro i nove mesi dalla scadenza statutaria di chiusura.
[3]Tanto nel caso indicato al primo comma, quanto in quello indicato al secondo comma del presente articolo, l'Ufficio delle imposte puo' notificare le proprie proposte nel termine di un anno dal giorno in cui fu presentata o doveva essere presentata la dichiarazione)).
Testo in vigore dal 3 luglio 1936 al 16 dicembre 2009
