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[1]Per le Societa' e gli Istituti indicati nell'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, rimane fermo il disposto dell'articolo stesso.
[2]Tali enti pero' devono ogni anno, presentare agli effetti dell'imposta per l'anno successivo, le proprie denuncie entro tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci, ma non oltre il 31 dicembre. L'agente puo' notificare le proprie proposte anche dopo la pubblicazione dei ruoli, purche' non sieno decorsi due mesi dalla presentazione della denuncia.
Testo in vigore dal 7 maggio 1907 al 3 luglio 1936
