Art. 6
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[1]L'Amministrazione venditrice avendo bisogno dell'immobile fino al giugno 1911 potra' farvi eseguire e mantenere le costruzioni provvisorie che secondo riterra' piu' conveniente potra' prima della consegna demolire asportandone i materiali ovvero lasciare sul luogo.
[2]L'Amministrazione militare avra' parimente facolta' di asportare dalla caserma Boifava, prima della consegna, tutti gli oggetti mobili ed infissi che servono per lo speciale uso di caserma (come mangiatoie, colonnini, battifianchi, fornelli, abbeveratoi, rastrelliere d'armi, assapani, ecc., ecc.).
Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
