Art. 5
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[1]La consegna dell'immobile da parte dell'Amministrazione militare alla Provincia sara' fatta entro la prima meta' del 1911 non appena che, terminate le nuove costruzioni che l'Amministrazione militare si propone di eseguire, le medesime potranno essere occupate e si potra' quindi sgombrare la caserma Boifava.
[2]Nonostante pero' la disposizione del precedente comma e dell'articolo 4, nessun interesse spettera' alla Provincia sul prezzo dal di' del versamento in tesoreria a quello della consegna dell'immobile.
[3]Saranno pero' dovuti gl'interessi in ragione del 4 per cento all'anno sulla somma come sopra anticipata ed a decorrere dal 1° gennaio 1912 fino a quello in cui la consegna effettivamente avesse luogo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
