Art. 4
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[1]Il prezzo dell'immobile resta fissato di comune accordo nella somma di L. 150,000 (centocinquantamila).
[2]La detta somma sara' dalla Provincia versata nella sezione della R. tesoreria non piu' tardi del mese di settembre 1910 a titolo di deposito provvisorio.
[3]La relativa quietanza di tesoreria sara' dalla Provincia consegnata alla sottodirezione del genio militare di Brescia che ne rilascera' semplice ricevuta.
[4]Qualora trascorresse il mese di dicembre 1910 senza che il compromesso fosse approvato, la Provincia sara' in facolta' di ritenersi svincolata e richiedere la restituzione della somma.
Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
