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[1]Lo Stato non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquirente sara' limitato al puro rimborso del prezzo pagato e delle spese di contratto, ovvero a quella minor somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avra' agito per l'evizione.

[2]Nel caso di evizione parziale, l'acquirente avra' soltanto diritto alla restituzione della parte di prezzo corrispondente alla parte dell'immobile evitta.

Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-07;462~art3 · fonte del testo

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