La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara. Si intende per tara tutto cio' che avvolge o contiene la merce da vendere o e' unito ad essa e con essa viene venduto. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunita' economica europea.

Testo vigente dal 10 agosto 1981

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;441~art1 · fonte del testo

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