Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963. 260 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nei concorsi per gli uffici locali di gruppo E e per le agenzie che saranno banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti e' riservato agli ex gerenti di ricevitorie postali e telegrafiche i quali abbiano alla data predetta i seguenti requisiti:
tolto: a) per i concorsi ad uffici locali di gruppo E siano iscritti nell'albo nazionale dei supplenti di ufficio locale di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed abbiano una anzianita' complessiva di servizio di almeno dieci anni di cui almeno tre prestati come gerente di ricevitorie postali e telegrafiche:
tolto: b) per i concorsi ad agenzie, siano inscritti al detto albo o nel quadro di riserva di cui all'art. 108 del citato decreto ed abbiano una anzianita' complessiva di almeno sei anni di servizio di cui almeno due come gerente di ricevitorie postali e telegrafiche. Per ciascuno di detti concorsi sara' formata unica graduatoria comprendente: coloro che concorrono in base alle norme ordinarie; gli ex gerenti che concorrono ai sensi del presente articolo. Le assegnazioni dei vincitori dei concorsi di cui trattasi agli uffici locali ed alle agenzie, rispettivamente quali direttori e titolari, sono effettuate secondo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi che ciascuno di essi e' tenuto ad indicare. Esaurita l'assegnazione della quota dei posti spettanti ad una delle categorie di cui al precedente comma, o anche prima qualora non vi siano piu' graduati appartenenti alla categoria stessa, i rimanenti posti sono assegnati esclusivamente ai graduati dell'altra categoria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1963, N. 307
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art14 · fonte del testo
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