[1]Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralita', e' aggiunto il seguente comma:

[2]«Per l'adozione dei provvedimenti e delle misure indicati nel comma precedente, il Ministro per l'Africa Italiana ha facolta' di delegare il competente Governatore generale ed il Ministro per gli affari esteri il Governatore dei Possedimenti italiani».

Testo vigente dal 30 gennaio 1941

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1940-12-16;1902~art1 · fonte del testo

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