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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad apportare al regolamento 30 aprile 1905, n. 216, pei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e relativi allegati, modificato col R. decreto 8 settembre 1906, n. 542 ed al regolamento 21 maggio 1905, n. 232, per il corpo delle guardie di citta' e relativi allegati, modificato col R. decreto 1° ottobre 1906, n. 558, le modificazioni ed aggiunte, che saranno ritenute necessarie, ed e' altresi' autorizzato a riunire in testo unico tanto il regolamento per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, quanto quello per il corpo delle guardie di citta.
[2]E' pure autorizzato a riunire in testo unico le relative leggi.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1906.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti. A. Majorana.
[7]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
