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Le paghe degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza dalla data in cui gli agenti stessi saranno radiati dallo organico del corpo delle guardie di citta', fino al loro effettivo passaggio ad altro ufficio, secondo le norme che verranno determinate dal regolamento, saranno prelevate, nella misura ad essi spettante per l'attuale loro qualita' e unitamente alle competenze di cui al presente godessero, dalle economie sul fondo degli stipendi dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
