Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 8 luglio 1906, n. 318, ai graduati e alle guardie di citta' che, alla data della detta lege avessero gia' contratto la prima rafferma di cinque anni ed alla scadenza della medesima contrarranno la seconda rafferma di altri cinque anni, e' concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di altre lire cinquecento se, a suo tempo, contrarranno la terza rafferma per eguale durata.
[2]A coloro che, alla stessa epoca, avessero gia' contratta la seconda rafferma ed al termine di essa contrarranno la terza rafferma, e' concesso, per questa, un primo premio di L. 500, ed un secondo premio di altre L. 500, quando, a tempo debito, contrarranno la quarta.
[3]Ai graduati e alle guardie di citta', che, sempre all'epoca suindicata, avessero gia' contratta la terza rafferma di cinque anni, sara' concesso all'atto della contrattazione della quarta rafferma, un premio di L. 500; ed a quelli che si trovassero in corso della quarta rafferma sara' corrisposta una quota annua di L. 100 fino al compimento della rafferma stessa.
[4]Per provvedere all'applicazione del presente articolo e' autorizzata la maggiore spesa di L. 150,000.
[5]La concessione di tali premi sara' fatta con le norme stabilite dal regolamento, approvato con R. decreto 1° ottobre 1906, n. 558.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
