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[1]Ai graduati e alle guardie di citta', collocati a riposo, sara' liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto quindici anni di servizio, e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque o piu' anni di servizio ed abbiano raggiunto i cinquanta anni di eta'.
[2]Dopo il quindicesimo anno, la pensione dei suddetti agenti aumenta, ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopra indicati.
[3]Per gli ufficiali delle guardie di citta' restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 686 che saranno applicabili anche agli agenti sedentari.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
