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[1]Ai graduati e alle guardie di citta', collocati a riposo, sara' liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto quindici anni di servizio, e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque o piu' anni di servizio ed abbiano raggiunto i cinquanta anni di eta'.

[2]Dopo il quindicesimo anno, la pensione dei suddetti agenti aumenta, ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopra indicati.

[3]Per gli ufficiali delle guardie di citta' restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 686 che saranno applicabili anche agli agenti sedentari.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-12-30;648~art3 · fonte del testo

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