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[1]Agli allievi guardie di citta', all'atto dell'arruolamento, sara' accreditato un premio d'ingaggio di L. 150, da versarsi secondo le norme che stabilira' il regolamento parte alla cassa della scuola allievi, e parte alla massa individuale.
[2]Ai graduati e alle guardie di citta', che compiuta la prima ferma di 5 anni, continuano, con regolare rafferma, a prestare servizio, verra' corrisposto un soprassoldo che, dal sesto al decimo anno di servizio, sara' di annue L. 100 e che, dall'undecimo anno fino alla cessazione del servizio, verra' elevato da L. 100 a L. 200.
[3]Ai graduati, alle guardie di citta' e agli agenti sedentari, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono d' alloggio gratuito, e' concessa un'indennita' mensile di lire venti.
[4]Agli ufficiali, non residenti nella capitale che parimente non usufruiscono d'alloggio gratuito, e' concessa un'indennita' mensile:
- a)se celibi, di lire venticinque;
- b)se ammogliati o vedovi con prole, di lire quaranta.
[5]Agli effetti delle precitate disposizioni e' autorizzata la spesa delle seguenti somme:
- a)per premio d'ingaggio L. 200,000,
- b)per soprassoldo di rafferma L. 620,000,
- c)per indennita' di alloggio L. 300,000.
[6]Nel capitolo 91 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907, sara' stanziata la maggior somma di L. 228,500 per indennita' di trasferta per il personale delle guardie di citta', e lo stanziamento di tale somma sara' mantenuto anche nei capitoli corrispondenti degli esercizi venturi.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 1 febbraio 1919
