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[1]La categoria degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza e' soppressa; coloro che vi appartengono saranno collocati, secondo le loro attitudini, con le norme da stabilirsi nel regolamento, o nel personale degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza o in quello delle guardie di citta'.
[2]L'organico del personale d'ordine di pubblica sicurezza e' aumentato di 500 posti, come all'annessa tabella allegato H, i quali saranno conferiti agli agenti ausiliari dichiarati idonei, con deroga dal testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, e dalla legge 2 giugno 1904, n. 217, che modifica il testo unico precitato.
[3]Alle tabelle E e F allegate alla legge 8 luglio 1906, n. 318, colle quali vennero stabiliti gli organici dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e delle guardie di citta', sono sostituite le tabelle G ed H allegate alla presente legge.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
