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Il fondo annuo autorizzato con l'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, per la corresponsione di premi di nuzialita' e natalita', e' aumentato per l'esercizio finanziario 1941-42, della ulteriore somma di lire 2.000.000 da erogare ai sensi dell'art. 5 - primo comma - del Regio decreto-legge medesimo.
Testo in vigore dal 1 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
