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[1]E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1950-51, di un contributo annuo di L. 5.000.000 a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in relazione al provento dell'addizionale ai tributi erariali, provinciali e comunali, istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2115, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614.

[2]Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 17 giugno 1939 al 19 dicembre 1939

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-10;808~art6 · fonte del testo

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